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Guida · Sicurezza laser

Valutazione del rischio laser: chi deve farla e cosa serve

Studi medici, dentistici, centri estetici, industrie: quando scatta l'obbligo, chi può fare la valutazione, ogni quanto va aggiornata e quali documenti servono.

A cura di Alessandra Garau, RSPP · Safe Attitude · Aggiornata a ottobre 2026

Il laser è uno strumento prezioso in medicina, in estetica e nell'industria. Ma il suo fascio, diretto o riflesso, può danneggiare occhi e pelle in una frazione di secondo. Per questo la legge chiede a chi lo usa di valutarne il rischio e di proteggere chi lavora.

Quando è obbligatoria

Il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo V tutela i lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali (ROA): laser, ma anche luce pulsata, LED e altre sorgenti. Ogni datore di lavoro le cui attività espongono i lavoratori a queste radiazioni deve valutarne il rischio (art. 216).

Chi può farla

L'art. 181 stabilisce che la valutazione dei rischi da agenti fisici sia effettuata da personale qualificato, in possesso di specifiche conoscenze in materia. Per i laser di classe 3B e 4, quelli più comuni in ambito sanitario, estetico e industriale, la gestione della sicurezza va affidata a una persona con competenze specifiche.

La norma tecnica CEI 76-17 (in vigore da dicembre 2024) definisce i profili professionali dell'Esperto Sicurezza Laser (ESL di primo e secondo grado), con percorso formativo, esame e aggiornamenti. Non è una legge, ma è oggi il riferimento tecnico più completo per scegliere a chi affidarsi.

Ogni quanto va aggiornata

La valutazione va effettuata con cadenza almeno quadriennale e aggiornata ogni volta che si verificano cambiamenti significativi: un nuovo apparecchio, una nuova sala, un nuovo tipo di trattamento.

Cosa comprende

  • Censimento degli apparecchi, con classe, lunghezza d'onda e potenza
  • Calcolo della distanza nominale di rischio oculare e definizione della zona laser controllata
  • Valutazione delle riflessioni e delle condizioni d'uso
  • Scelta dei DPI oculari conformi alla EN 207 per ciascun apparecchio
  • Segnaletica, regole di accesso, procedure operative
  • Formazione e informazione degli operatori

Da ricordare: anche la luce pulsata (IPL) rientra nelle radiazioni ottiche artificiali e va valutata, con una metodologia diversa da quella dei laser.

I documenti da avere

  1. Relazione di valutazione del rischio ROA, integrata nel DVR
  2. Regolamento di sicurezza laser della struttura
  3. Schede e manuali degli apparecchi, registro delle manutenzioni
  4. Attestati di formazione degli operatori
  5. Documentazione dei DPI forniti

Come ci muoviamo noi

Partiamo da un sopralluogo, valutiamo ogni apparecchio nelle sue reali condizioni d'uso e consegniamo una documentazione chiara, che teniamo aggiornata nel tempo. Lavoriamo in tutta Italia, anche insieme ai produttori di dispositivi laser.

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce la valutazione del caso specifico da parte di un professionista. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data indicata.

Parliamone insieme →Sicurezza laser
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