"Non ho dipendenti, quindi la sicurezza non mi riguarda." È una delle convinzioni più diffuse tra piccoli imprenditori, professionisti e titolari di studio. In parte è vera, ma molto spesso non lo è: dipende da chi lavora davvero nella tua attività.
Chi è "lavoratore" per il D.Lgs. 81/08
L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore la persona che svolge un'attività lavorativa nell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche solo per imparare un mestiere. Al lavoratore sono equiparati, tra gli altri:
- il socio lavoratore di società o cooperativa, anche di fatto, che presta la propria attività per la società;
- l'associato in partecipazione;
- il tirocinante o stagista;
- gli allievi e i partecipanti a corsi di formazione quando usano laboratori, attrezzature o agenti di rischio.
Basta quindi una sola di queste figure perché scattino gli obblighi del datore di lavoro: valutazione dei rischi e DVR, nomina dell'RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria se prevista, gestione delle emergenze.
Attenzione ai soci: in una società in cui i soci lavorano nell'attività, ciascun socio che presta la propria opera è equiparato a un lavoratore. Una società "senza dipendenti" può quindi avere comunque obblighi pieni.
Se lavori davvero da solo: l'art. 21
Chi lavora senza alcun lavoratore o equiparato, come il lavoratore autonomo, l'artigiano, il piccolo commerciante o i componenti dell'impresa familiare, non deve redigere il DVR, ma ha comunque degli obblighi precisi (art. 21):
- utilizzare attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
- usare i DPI adeguati ai rischi della propria attività;
- possedere le abilitazioni previste per specifiche attrezzature, come carrelli elevatori o piattaforme;
- esporre il tesserino di riconoscimento quando lavora in appalto o subappalto.
Può inoltre, a proprie spese, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici: non è un obbligo, ma è una tutela concreta per la propria salute.
Gli obblighi che restano comunque
Anche senza personale, alcune regole valgono sempre, perché tutelano anche clienti, pazienti e terzi:
- prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei locali aperti al pubblico;
- conformità degli impianti e delle attrezzature;
- norme specifiche di settore, come radioprotezione e sicurezza laser negli studi sanitari ed estetici;
- obblighi di coordinamento quando si lavora presso altre aziende o in cantiere.
Il momento da non sottovalutare: il primo collaboratore
Gli obblighi scattano dal primo giorno in cui entra in attività un lavoratore o un equiparato: un dipendente, anche part-time o a chiamata, un tirocinante, un socio che inizia a lavorare. È il momento giusto per impostare DVR, nomine e formazione, prima che diventi un problema.
In sintesi
- Nessun lavoratore né equiparato: niente DVR, ma restano gli obblighi dell'art. 21 e le norme di settore
- Anche un solo socio lavoratore, tirocinante o collaboratore: obblighi pieni del datore di lavoro
- Nel dubbio, conviene una verifica: la qualifica giusta dipende da come lavorano davvero le persone, non dal contratto
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce la valutazione del caso specifico da parte di un professionista. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data indicata.